PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. STATUS DI FIGLIO.

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PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. STATUS DI FIGLIO.

📌Figlio legittimo anche il nato da fecondazione omologa post mortem avvenuta utilizzando il seme crioconservato del padre.

🖋In caso di nascita mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita, l’art. 8 della legge n. 40 del 2004 sullo status del nato con PMA (secondo cui “I nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime”) si applica – a prescindere dalla presunzione ex art. 234 c.c. – anche all’ipotesi di fecondazione omologa post mortem avvenuta utilizzando il seme crioconservato del padre, deceduto prima della formazione d ell’embrione, che in vita abbia prestato, congiuntamente alla moglie o alla convivente, il consenso, non successivamente revocato, all’accesso a tali tecniche ed autorizzato la moglie o la convivente al detto utilizzo dopo la propria morte.

⚖️Corte di Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 13000 del 15/05/2019 Presidente: M. Acierno Estensore: E. Campese

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